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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli
5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 4, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che
alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati
nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva,
della carriera di concetto o della carriera esecutiva, possono
altresi' essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante
scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di
prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.