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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000
annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1 luglio
1956.
Nel caso di godimento di piu) pensioni straordinarie da parte di
uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali
pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire
500.000 annue lorde.
Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono
cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli
interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.