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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo
comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, e' sostituita
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO