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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara
alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo,
le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e
da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni
generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento
rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che
all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di
lire 200 al foglio.
Nessun rimborso e' dovuto per eventuali imposte corrisposte in piu'
per il bollo delle delegazioni suddette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Boma, addi' 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO