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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 luglio 1957, la pensione normale spettante al
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti
anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento dell'ultimo
stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni
utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo
anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra e' aumentata
dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali
assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per
cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio
utile.