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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962,
concernenti "autorizzazione a permutare e vendere materiali di
artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari,
navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei
servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di
finanza", richiamate in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono
estese - per due anni dalla data di entrata, in vigore della presente
legge - anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di
naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai materiali
destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il guardasigilli: MORO