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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari
esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di
otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a
favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia
(U.N.I.C.E.F.).