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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69,
concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie
per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1:
alle parole: dalla, distillazione di vini genuini, sono
sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come
genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono
sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte
le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile
e fino al 31 agosto 1957;
in fine, e' aggiunto il seguente comma:
L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei
Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvedera' a
garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi
alla distillazione agevolata.
L'art. 3 e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
ZOLI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO