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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle
Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con
regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti
dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772,
puo' essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la
situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di
destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.
Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) e'
cosi' modificata:
b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa,
membro.