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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma
e in Bari nonche' all'ampliamento e riadattamento del palazzo di
giustizia di Napoli.
La costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sara' eseguita
nella zona demaniale di piazzale Clodio.
Alla spesa relativa si provvede:
a) fino a concorrenza, di 10 miliardi di lire a carico dello
Stato;
b) per il rimanente mediante concorso da parte delle
Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del
concorso e' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di
concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e
giustizia ed i lavori pubblici.
Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facolta' di stipulare
convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti
interessati allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il
finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.