Legge Ordinaria n. 309 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1957)
Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
costruzione  e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma
e  in  Bari  nonche'  all'ampliamento  e riadattamento del palazzo di
giustizia di Napoli.
  La  costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sara' eseguita
nella zona demaniale di piazzale Clodio.
  Alla spesa relativa si provvede:
    a)  fino  a  concorrenza,  di  10 miliardi di lire a carico dello
Stato;
    b)   per   il   rimanente   mediante   concorso  da  parte  delle
Amministrazioni  comunali  di  Roma,  Bari  e  Napoli.  La misura del
concorso  e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro per il tesoro di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  le  finanze, la grazia e
giustizia ed i lavori pubblici.
  Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facolta' di stipulare
convenzioni   con   le   Amministrazioni  provinciali  e  altri  Enti
interessati  allo  scopo  di  ottenere  ulteriori  contributi  per il
finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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