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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare
comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri:
a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del luglio
1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si
trovavano in tale posizione alla, data di entrata in vigore della
legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in
applicazione dell'art. 5 della legge stessa, senza aver raggiunto
diritta a pensione;
b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o
successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno
1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di
servizio, anche in piu' periodi.