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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 2 della legge
20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e'
scaduta il 31 dicembre 1956, e' prorogata, sino al 31 dicembre 1961.