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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi
comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi
con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per
mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva
di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai
candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una
votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano
riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di
esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.
Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano
coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.