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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei
trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri,
Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo
1954.