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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al
1 febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle
feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo
dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento
approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive
modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4
della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a
carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI -
VIGORELLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO