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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, e'
sostituito dal seguente "Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonche', limitatamente a
quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturita' artistica e
di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo
1953, n. 190".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO