Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come
lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di
istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati
successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane,
il servizio prestato nelle universita' estere e' computabile per la
pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio
senza interruzione.
Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente
comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto
estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in
un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione
calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il
riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge detto Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO