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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni
e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire
2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e'
ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma
dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, gia' elevato a lire
900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a
lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, e'
ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.