Legge Ordinaria n. 46 del 12/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, gia' di ruolo,
cessati  dal  servizio  dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione
delle  scuole  di  lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione
politica  del  tempo,  hanno diritto al riconoscimento - agli effetti
della  carriera e della pensione - dell'intero periodo intercorso tra
la cessazione e la riassunzione in servizio.
  I  benefici  di cui al precedente comma si applicano anche nei casi
in  cui  i  provvedimenti  di  cancellazione  dai  ruoli  siano stati
disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in
tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono
pure  applicati  a  coloro  che  per  gli  stessi  motivi non abbiano
accettato  la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di
sede  non furono accolte perche' redatte in lingua tedesca, e che poi
furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della
cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.
 

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