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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle
frodi nel settore degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:
Art. 1:
nel primo comma sono soppresse le parole: "impiantare od".
Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Sono altresi' soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:
a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed
industriali, aventi capacita' superiore a 10 metri cubi. Tale limite
e' elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile
per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le
singole capacita' dei depositi di olio combustibile destinato al
riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in
fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;
b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali
di carburanti;
c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a
serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi".
"La denuncia, deve essere corredata:
1) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di
quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'art. 11
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione
prescritta dai regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della
copia dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai
sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.
"Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i
depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di oli
minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in
deposito, non superi complessivamente 5 quintali".
Art. 2:
Il primo comma e soppresso.
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti, in genere, che saranno
istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la denuncia di cui all'art. 1 deve essere presentata
all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta
giorni prima dell'attivazione dell'esercizio".
Art. 3:
Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di
servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere
muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di
bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e
scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di
provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente
Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per
la rinnovazione.
"Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al
locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico".
All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo
comma, per un periodo di cinque anni".
Art. 4:
Il secondo comma e' soppresso.
Art. 5:
Nel secondo comma alle parole: "all'art. 1", sono sostituite le
altre: "al primo e secondo comma dell'art. 1"; e sono, in fine,
aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto disposto dal successivo
art. 5-bis".
L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della
qualita' e della quantita' dei prodotti; il numero e il tipo dei
recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e
l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del
deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto.
Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di
provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il
trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del
mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per
giungere a destinazione.
"Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale
incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli
organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che
ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del
certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato
stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto e' avvenuto.
"Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli
minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione
automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1,
e' tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di
carico e scarico previsto dall'art. 3, a giustificazione
dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di
progetto.
"Fuori dei casi previsti dai comma precedente, il destinatario del
carico deve custodire il certificato di provenienza per la, durata di
un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli
organi incaricati dei riscontri".
Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis:
"Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico nonche' dal vincolo del certificato di provenienza le
stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere,
per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi
recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di
chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello,
contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o
confezionatrice, recanti l'indicazione della qualita' e quantita' del
prodotto, sempreche' la giacenza in deposito non ecceda i cinque
quintali".
Art. 6:
Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:
"L'Amministrazione finanziaria puo' tuttavia autorizzare oli
esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali
carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati
di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono
estrarre dai loro depositi.
"I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due
riscontrini, sono staccati da appositi bollettari predisposti
dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.
"Gli esercenti come sopra autorizzati alla, emissione dei
certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a
mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non
festivo a quello di emissione, i riscontrini dei certificati emessi
agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui
circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito
libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i
prodotti stessi sono destinati".
Art. 7:
Nel primo comma, alle parole: "corrispondente all'intera imposta",
sono sostituite le altre: "nella misura del 40 per cento della
imposta".
Art. 8:
Nel primo comma, dopo le parole: "L'Amministrazione finanziaria",
sono aggiunte le seguenti: "quando abbia notizia o fondato sospetto
di gravi irregolarita',".
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 10:
L'articolo e' sostituito dal seguente:
Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28
febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi' modificati:
Art. 23-bis. - "Chiunque destina prodotti petroliferi comunque
esenti, a norma delle disposizioni in vigore dall'imposta di
fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o
soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli
previsti dalle annesse tabelle A) e B), e' punito, indipendentemente
dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo
dell'imposta evasa, o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.
"Se la quantita' dei prodotti petroliferi di cui al precedente
comma e' superiore a 20 quintali, la pena e' della reclusione da uno
a cinque anni oltre la multa.
"Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.
"I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la
frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.
"Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' inferiore a un
quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella misura di
cui al primo comma del presente articolo.
"Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al
primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza
l'osservanza delle formalita' prescritte per la consegna stessa, e'
punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
"Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite
rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice
penale".
Art. 23-ter. - "Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da
tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota
d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze
impiegate nella miscela, e' punito, indipendentemente dal pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta
medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.
Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti
quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la
multa.
La multa e' commisurata oltre che ai prodotti complessivamente
ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle
materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque
esistenti in fabbrica, nello opificio o nel deposito e nei locali in
genere in cui venne consumata la frode.
Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non
soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente
sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a
prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti
petroliferi assoggettati ad imposta.
Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.
Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per
commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge
doganale.
Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono
stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del
Codice penale".
Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 12-bis:
"Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a se' o ad altri
gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col
pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista
dalla tabella B, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n.
878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad
un milione.
"Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato
consumato.
"Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite,
rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale".
Art. 13:
L'articolo e' sostituito dal seguente:
"Chiunque esercita, un deposito di oli minerali carburanti,
combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un
apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati
a termini dell'art. 1, e' punito con la multa dal doppio al decuplo
dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella
stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso,
non inferiore a lire 300.000.
"Se nella verificazione dei depositi liberi di oli minerali
carburanti, combustibili o lubrificanti, nonche' delle stazioni di
servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del
registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari
certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non
minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle
quantita' eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo
"Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli
esercenti di distributori fissi e stazioni, di servizio, per le
eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato
alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo
preso a base dalla verifica.
"Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la
giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque,
essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di
presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi
devono essere annessi, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire
300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non
conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del
controllo, i certificati di provenienza.
"Non costituisce irregolarita', agli effetti del comma precedente,
l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le
risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati:
per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le
deficienze, entro quelli stabiliti dall'art. 14 del regio
decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2
giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.
"Le disposizioni del quarto comma sono stabilite in deroga
all'articolo 26 del Codice penale".
Art. 15:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o
carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di
provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato
scaduto, falso od alterato, e' punito, indipendentemente dal
pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni, e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo
dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due
milioni".
Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi in cui il certificato di provenienza rilasciato
dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli
elementi indicati nell'art. 5, terzo comma, sempreche' sia
sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce
trasportata ed il trasporto che viene effettuato, da deposito a
deposito, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite,
rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice
penale".
Art. 16:
Nel primo comma, le parole: "percentuale annua dell'1 per cento",
sono sostituite dalle altre: "percentuale semestrale dell'1 per
cento".
Art. 17:
L'articolo e' sostituito dal seguente:
"Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti,
combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di
controllo il certificate di provenienza previsto dall'art. 5 del
presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al
destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la
annotazione del trasporto eseguito, e' punito con la multa da lire
50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.
"Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di
provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore e'
punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'art. 26
del Codice penale".
Art. 18:
Sono soppresse, in fine, le parole: "in deroga, allo art. 24 del
Codice penale".
Art. 19:
L'articolo e' sostituito dal seguente:
"L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di
provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi
degli elementi indicati nell'art. 5, ovvero non ottempera all'obbligo
dell'invio, entro il termine stabilito dall'art. 6, dei riscontrini
agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, e' punito con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga
all'art. 26 del Codice penale".
Dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente:
Art. 20-bis:
"I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di
carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei
numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono
loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i
numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare
l'erogazione.
"Debbono, altresi', riportare il numero di targa del mezzo
rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante
la data di rifornimento, nonche' il nome e cognome del gestore e la
localita' in cui sono ubicati la stazione di servizio o il
distributore fisso di carburante.
"In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, il gestore e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila
a lire trecentomila, in deroga, all'art. 26 del Codice penale".
Art. 22:
Dopo le parole: "l'esercente", sono aggiunte le altre: "il
vettore".
Art. 23:
L'articolo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente
decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti".
Art. 24:
Alle parole: "a partire dal 600 giorno", sono sostituite le altre:
"a partire dal 120° giorno".
Art. 25:
Le parole: "di carattere fiscale," sono soppresse.
Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti:
Art. 25-bis:
"Il Ministro per le finanze, con propri decreti, prescrivera' le
modalita' per la tenuta dei registri di carico e scarico nonche' per
la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza,
determinando anche i modelli da adottare per i registri e per i
certificati".
Art. 25-ter:
"La denuncia di cui all'art. 1 del presente decreto, per i
depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti gia' esistenti deve essere fatta pervenire
al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non
oltre il 900 giorno dall'entrata in vigore del presente decreto".
Art. 25-quater:
"I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli
apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui
all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'art. 1
oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000
a lire 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale".
Art. 25-quinquies:
"Il Ministero delle finanze puo' consentire ai titolari di
concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione
promiscua dei depositi indicati nell'art. 4 fino alla scadenza del
termine stabilito nel decreto di concessione, sempreche' i
concessionari non siano stati denunciati per violazioni che
configurino reato di contrabbando ed attuino le misure che
l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi
fiscali".