Legge Ordinaria n. 48 del 15/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti  d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d)
dell'art.  2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data
23  maggio  1955,  e'  autorizzato  il  prelevamento  di  somme  fino
all'ammontare  di  milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti
industriali,  nell'Italia  meridionale  ed insulare contemplati dalla
legge 12 febbraio 1955, n. 38.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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