Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo
comma sono aggiunti i seguenti:
"Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti
specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e
piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di
attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita
diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento
differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio".
"Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma
precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie
stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette
compiono direttamente in attuazione della, presente legge".