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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza delle eccezionali calamita' naturali verificatesi nel mese
di giugno 1957 in Piemonte, Valle di Aosta, Lombardia e Delta padano
in conformita' alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9,
ed in base a programmi approvati dal Ministro.