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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE E DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67,
sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale
stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n.
1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA