Legge Ordinaria n. 579 del 08/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1957)
Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n.  36,  recante  norme  sulla riscossione delle rette di spedalita',
richiamate  in  vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto
fino  al  30  giugno  1957,  sono prorogate al 30 giugno 1962, con le
aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.
 

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