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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalita',
richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto
fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le
aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.