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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte
di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera
venditrice, l'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940,
n. 762, e' stabilita nella misura dell'uno per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA