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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di
restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di
confine sui prodotti industriali esportati, puo' essere accentrato,
con decreto emanato dal Ministro per le finanze di concerto con
quello per il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per
il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la
Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il
Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la
Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana,
di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il
Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la
Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la
Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.