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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende
statali, in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio
1948, n. 61, e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n.
262, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento,
che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a piu' di un
posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di
centralinista.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi riguarda anche i
privati datori di lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente comma, per le assunzioni di centralinisti che si
verificheranno a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono
centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o
stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della presente legge le
centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi
della vista il lavoro di centralinisti telefonici, e' a carico
dell'Unione italiana dei ciechi.