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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, del
Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia danneggiate da
eccezionali calamita naturali.
Art. 1.
A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del
Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno
delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le
foreste di concerto con quello per il tesoro, danneggiate dalle
eccezionali calamita' naturali, verificatesi nei mesi di maggio e
giugno 1957 e dalle mareggiate del novembre 1956 e successive, e'
autorizzata, con le modalita' e nella misura di cui appresso, la
concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino
dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.