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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da
quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio
1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed
a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei
regolamenti minerari attualmente in vigore.