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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di
colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9
agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre
1950, n. 104, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi
e 750 milioni.
La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e
le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e
per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso
disposti:
esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . L. 10.000 milioni
" 1957-58 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1958-59 . . . . . . . . . . . " 34.950 milioni
" 1959-60 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1960-61 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1961-62 . . . . . . . . . . . " 29.950 milioni
" 1962-63 . . . . . . . . . . . " 30.000 milioni
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Totale . . . L. 199.750 milioni
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Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i
compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla legge 9 agosto
1954, n. 639, e' tratto anche dai fondi stanziati dalla presente
legge.