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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della
Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente
legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con
riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a
termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non e' ammesso il
ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, e
successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione
del fondo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA