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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956
risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della
salina di Cervia, e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale
salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di operaio. Le
disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale
salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli
anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli
anni 1955 e 1956.
Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di
eta' stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato
con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.
I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo
non possono in ogni caso superare le 144 unita' corrispondenti al
numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai
fini giuridici dal 1 marzo 1956 ed ai fini economici dal 1 aprile
1957.
Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non
possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla
quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso
indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore
di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante
le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate
in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della
campagna salifera.
Il servizio prestato in qualita' di operaio temporaneo dai
salariati di cui al primo comma del presente articolo e', utile ai
fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.