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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un
primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi,
comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo
Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.