Legge Ordinaria n. 605 del 15/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1957)
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  disponibilita'  dei  prestiti  fatti dal Governo degli Stati
Uniti  d'America  al  Governo  italiano  ai  sensi  della, lettera d)
dell'art. 11 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data
23  maggio  1955,  e'  autorizzato  il  prelevamento  di  somme  fino
all'ammontare  di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a
favore dell'industria alberghiera.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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