Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
"Ai mutilati e agli invalidi forniti di pensione od assegno
rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli
ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano
compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di eta' e risulti
altresi' che il reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta
complementare sia inferiore a lire 3000 mila annue, e' concesso un
assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire
144 mila.
Tale assegno puo' essere congruamente ridotto sino alla meta' nei
casi di minor bisogno.
Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di
mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale,
inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se
stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla
prima categoria della annessa tabella A.
Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro,
l'assegno e' concesso temporaneamente, per il periodo
corrispondente".