Legge Ordinaria n. 633 del 24/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1957)
Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  controversie  individuali  relative  ai  rapporti soggetti alle
norme  del  regio  decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza
dell'autorita' giudiziaria.
  L'agente  che  intende  adire  l'autorita'  giudiziaria  contro  un
provvedimento  dell'azienda  che  lo  riguarda,  deve preventivamente
proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato
che e' tenuto a rilasciare ricevuta.
  L'azienda,  deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni
entro  trenta  giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale
termine,  anche  se  l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo'
adire  l'autorita'  giudiziaria proponendo la relativa azione entro i
successivi  sessanta  giorni.  L'omissione  del  reclamo  nel termine
suddetto  comporta  l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo
quanto disposto nel seguente comma.
  Il  diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura
esclusivamente  patrimoniale  si prescrive nel termine previsto negli
articoli  29418,  2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria
non  puo'  essere  proposta  se l'avente diritto non abbia presentato
reclamo  in  via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla
presentazione del reclamo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 luglio 1957

                               GRONCHI

                                           ZOLI - ANGELINI - MEDICI -
                                                        GONELLA - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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