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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle
norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza
dell'autorita' giudiziaria.
L'agente che intende adire l'autorita' giudiziaria contro un
provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente
proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato
che e' tenuto a rilasciare ricevuta.
L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni
entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale
termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo'
adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione entro i
successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine
suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo
quanto disposto nel seguente comma.
Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli
articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria
non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato
reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla
presentazione del reclamo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI -
GONELLA - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA