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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
La durata dell'attivita' della Cassa per opere straordinarie di
pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)
e' prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalita'
previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.
A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la
dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da
iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e'
stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150
miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno
degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.
Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto
nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e
nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato
in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun
esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente
legge.
L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire,
contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni
disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte
con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.
Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle
parole: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, fino
all'esercizio 1959-60" sono sostituite le seguenti: "a decorrere
dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1961-65"; nel successivo
art. 18 alle parole: "alla fine del decennio" sono sostituite Le
parole: "alla fine del quindicennio".
Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14
della legge 10 agosto 1950, n. 646.