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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, gia'
sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, e'
sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino
all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per
l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle
rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello
Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie
di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle
Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate
nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa
all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico
interesse nell'Italia meridionale".