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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti
in base ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio
1955, n. 289, sul decentramento dei servizi del Ministero
dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita
dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modifiche, si dara' corso agli accreditamenti senza tener
conto di detti limiti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA