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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della
corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il
coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili
per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i
due genitori".