Legge Ordinaria n. 652 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e' sostituito dal seguente:
  "I  limiti  di  reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della
corresponsione   degli  assegni  familiari,  rispettivamente  per  il
coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili
per  il  coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i
due genitori".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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