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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due
anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni
comunali, provinciali e consorziali e' ammesso ai concorsi indetti
dalle Amministrazioni presso le quali il servizio e' stato espletato,
con diritto ad un aumento del limite massimo di eta', stabilito per
l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo
di servizio riconoscibile o riscattabile, ai fini del trattamento di
quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai
cinque anni.
Il beneficio e' limitato al personale che abbia prestato servizio
con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.
L'elevazione del limite massimo di eta' prevista nel presente
articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali
non e' previsto il pubblico concorso ed e cumulabile con gli altri
aumenti del limite di eta' stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge.