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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le
Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque
commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle
attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro
funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e'
diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni,
prerogative o funzioni suddette".
"Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni
costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente
vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste,
ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione a.