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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere
stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12
maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698,
e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'art. 4
della legge 13 aprile 1953, n. 337.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere
efficacia con il 31 dicembre 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA