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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per
l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della
Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna e', sino
al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio
del Ministero delle pubblica istruzione nella misura di quattro
milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo.
Ai fini del computo numerico delle materie i quattro insegnamenti
semestrali previsti dal piano di studi si intendono equivalenti a due
corsi annuali.
La spesa per gli altri, sette insegnamenti annui e, in ogni caso,
quella eventualmente eccedente i quattro milioni di lire per i sei
insegnamenti di cui al primo comma, restano a carico dell'Universita'
di Bologna.