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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e
potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Male' autorizzato
con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1 novembre 1952, n. 1349, il limite
di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l'art. 1 della legge 1
novembre 1952, n. 1349, e' elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo
e' autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali
lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.