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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno uno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere
all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai Bensi del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La spesa di cui al precedente commi sara' iscritta nello stato di
previsione dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione
di:
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1957-58
" 4,5 " " " 1958-59
" 5 " " " 1959-60
" 7 " " " 1960-61
" 7,5 " " " 1961-62
" 7,5 " " " 1962-63
" 7,5 " " " 1963-64
" 7,5 " " " 1964-65