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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui
di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n.
1760, e successive modificazioni, e' autorizzato un limite di impegno
di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220
milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli
esercizi dal 1959-60 al 1961-62.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal
comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi
finanziari dal 1957-58 al 1990-91.