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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla
presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni,
qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento
dei limiti massimi di eta' di anni 58 e di anni 60, previsti per il
loro collocamento a riposo dall'art. 83 d) del regolamento del
personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile
1925, n. 405, e successive modificazioni, e conservino i requisiti
fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della
loro qualifica.
La presente legge e' applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui
collocamento a riposo in base al citato art. 83 d) sarebbe avvenuto
con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957.
Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato ha facolta':
a) di accettare fino a trenta giorni dalla pubblicazione della
legge nella Gazzetta Ufficiale le domande presentate anche dopo la
decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto art. 83 d)
sempreche' tale decorrenza non sia anteriore al 1 agosto 1957;
b) di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge
nella Gazzetta Ufficiale, termini piu' brevi di quello normale
suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA