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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata
dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti
presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:
a) gestione viveri importati . . . . . . . . . . . milioni 3.500
b) gestione prodotti industriali e commerciali di
importazione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000
c) gestione prodotti petroliferi d'importazione. . " 500
d) gestione medicinali di importazione . . . . . . " 300
e) proventi realizzati con l'alienazione residuati
di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.900
Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate
al conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 14 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e dal quale potranno essere prelevati
gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle
societa' messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli
interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli
articoli 14 e 15 della legge medesima.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA